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le ultime evoluzioni di un nodo normativo tipicamente italiano!

 Il Registro dei Titolari Effettivi è uno strumento previsto dalla normativa antiriciclaggio per identificare le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, o ne risultano beneficiarie. Adempimento, a detta del legislatore, per aumentare la trasparenza e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le entità obbligate a comunicare i dati dei titolari effettivi includono:
 
Le imprese con personalità giuridica (ad esempio, SRL, SPA)
Le persone giuridiche private (come fondazioni e associazioni riconosciute)
I trust e gli istituti giuridici affini ai trust2
 
La comunicazione deve essere effettuata tramite il Registro delle Imprese e richiede la firma digitale dell’amministratore della società o del fiduciario nel caso dei trust.
 
Diverse associazioni fiduciarie, successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale che dava operatività al Registro, hanno presentato Ricorso al TAR.
Queste associazioni hanno contestato il decreto ministeriale n. 55/2022, che imponeva l’obbligo di comunicare i dati dei titolari effettivi al Registro delle Imprese.
Il ricorso è stato depositato il 29 settembre 2023. 
 
Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando infondati i motivi presentati dai ricorrenti. La sentenza ha quindi confermato la validità del decreto e l’obbligo per le imprese di comunicare i dati dei titolari effettivi, confermando così, con effetto immediato, la piena operatività del Registro.
 
Questa decisione ha ripristinato l’obbligo per le imprese e le persone giuridiche di comunicare i dati dei loro titolari effettivi al Registro delle Imprese, utilizzando modalità telematiche. La sentenza ha, inoltre stabilito, che le comunicazioni effettuate durante la sospensione della norma rimanessero comunque valide.
 
Dopo la sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile 2024, le stesse associazioni fiduciarie hanno presentato un ricorso in appello al Consiglio di Stato. 
 
Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 17 maggio 2024, ha sospeso l’esecutività delle sentenze del TAR. Questo significava che, temporaneamente, non era necessario rispettare gli obblighi di comunicazione dei titolari effettivi previsti dal decreto ministeriale n. 55/202213.
 
Il 15 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che ha sollevato sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardanti il Registro dei Titolari Effettivi. Questa decisione ha confermato la sospensione dell’obbligo di comunicazione dei dati dei titolari effettivi al registro, già stabilita con un’ordinanza precedente del 17 maggio 2024.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario un chiarimento sulla compatibilità della normativa italiana con le disposizioni europee in materia di protezione dei dati personali e privacy. La Corte di Giustizia dell’UE dovrà quindi decidere se le attuali disposizioni italiane siano in linea con il diritto europeo.
 
Alla luce di quanto sopra, diverse sono state le interpretazioni e pareri messi in campo dai vari attori coinvolti in questo iter burocratico tipicamente italiano.
 
Ad oggi quello che sappiamo che gli obblighi sospesi sono:
 
l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
 
i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
 
l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
 
la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Pur essendo sospesa l’azione sanzionatoria, va tuttavia evidenziato che non risulta sospesa l’obbligatorietà dell’adempimento comunicativo.
 
Questo potrebbe comportare che, in caso di via libera da parte della Corte di Giustizia Europea, come già successo con la sentenza di primo grado del TAR che respingeva il ricorso, tutti quegli obblighi sospesi, tra cui l’azione sanzionatoria per tardiva comunicazione/conferma/variazione, siano immediatamente operativi, con la conseguenza, che, per aziende e professionisti incaricati, sia necessario aggiornare l’adempimento al registro imprese in tempi strettissimi.
 
Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.
L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.

Procederemo ad aggiornare il presente articolo, non appena, vi siano novità in merito.
 

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